Art. 9.
(Organizzazione del dipartimento della
polizia tributaria).

      1. Il dipartimento della polizia tributaria si articola nelle seguenti direzioni centrali e nei seguenti uffici:

          a) direzione centrale per gli affari generali;

          b) direzione centrale della polizia tributaria;

          c) direzione centrale del personale;

          d) direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

 

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          e) direzione centrale per gli istituti di istruzione;

          f) ufficio centrale ispettivo;

          g) ufficio centrale per il coordinamento e la pianificazione.

      2. Al dipartimento della polizia tributaria è preposto il capo della polizia tributaria - direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Sono assegnati al dipartimento della polizia tributaria due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.
      4. Il direttore generale e il vice direttore generale vicario sono scelti tra i direttori generali della polizia tributaria che posseggono i requisiti indicati nei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 23.
      5. L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze o del direttore generale del dipartimento della polizia tributaria, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive degli stessi Ministro e direttore generale, di riferire sull'attività svolta dagli uffici e dagli organi periferici dell'amministrazione della polizia tributaria, nonché di verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
      6. La determinazione del numero e le competenze degli uffici e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 21.
      7. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.
      8. Il Corpo della polizia tributaria ha un proprio consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, composto dal direttore generale del dipartimento della polizia

 

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tributaria, dal vice direttore generale, da quattro dirigenti generali del Corpo con maggiore anzianità di nomina nella qualifica più elevata, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati secondo criteri analoghi a quelli previsti per la Polizia di Stato.
      9. L'ufficio di segreteria del consiglio di amministrazione è retto da un dirigente del Corpo della polizia tributaria con qualifica non inferiore a commissario di quarta qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a).
      10. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale sono adottati da un'apposita commissione di avanzamento presieduta dal direttore generale del dipartimento della polizia tributaria o, per sua delega, dal vice direttore generale, e composta da due direttori generali, di cui uno preposto ai ruoli del personale che svolge attività tecnico-logistico-amministrative, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati secondo criteri analoghi a quelli previsti per la Polizia di Stato.
      11. L'ufficio di segreteria della commissione di avanzamento è retto da un funzionario con qualifica non inferiore a commissario di terza qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a).